A cura dello Studio Legale Coviello | Aggiornato il 7 ottobre 2026

In Europa non ogni software può essere brevettato, ma una soluzione attuata mediante computer può essere valutata come invenzione quando soddisfa i requisiti applicabili. La distinzione non dipende dal numero di righe di codice o dalla presenza dell’intelligenza artificiale: occorre individuare il contributo tecnico, confrontarlo con ciò che è già noto e descriverlo in una domanda adeguata. Il brevetto riguarda la soluzione rivendicata, non una generica esclusiva sul prodotto digitale.
Questa guida riguarda il percorso europeo secondo la Convenzione sul brevetto europeo e le Linee guida EPO 2026. L’EPO non coincide con un ufficio dell’Unione europea: per una strategia commerciale bisogna distinguere il procedimento di concessione e gli effetti territoriali del titolo. La valutazione richiede documenti tecnici e ricerca, senza promettere brevettabilità sulla base del solo nome del progetto.
Software in quanto tale e invenzione attuata al computer
L’articolo 52 della Convenzione sul brevetto europeo esclude programmi per computer in quanto tali e contiene il quadro delle invenzioni brevettabili. Per la formulazione di una domanda occorre quindi leggere come la soluzione è definita e quale categoria di rivendicazione viene utilizzata. Non è corretto riassumere la disciplina con un divieto assoluto di ogni invenzione che impieghi software.
Le Linee guida EPO 2026 sui programmi per computer distinguono il programma e il metodo attuato mediante computer. Un programma richiede il carattere tecnico nella forma dell’ulteriore effetto tecnico; per altre categorie di rivendicazione, l’impiego di mezzi tecnici può superare la soglia relativa all’esclusione, ma resta da esaminare novità e attività inventiva. Superare una prima verifica non equivale a ottenere il brevetto.
La documentazione aziendale dovrebbe quindi separare obiettivo commerciale e soluzione tecnica. Automatizzare una procedura di vendita, organizzare informazioni o eseguire un calcolo non dimostra da solo il contributo necessario. È utile descrivere il sistema, le operazioni, i vincoli e il risultato tecnico che si intende sostenere, evitando etichette come algoritmo proprietario prive di spiegazione.
Come individuare il contributo tecnico nel progetto?

Una prima analisi può chiedere quale problema venga affrontato nel funzionamento di un dispositivo, di una rete, di un processo o del computer stesso. L’elenco serve a raccogliere fatti tecnici, non a garantire l’esito dell’esame. La soluzione deve essere descritta nelle sue caratteristiche e valutata nel contesto delle rivendicazioni.
È utile ricostruire ingresso, elaborazione e uscita del sistema: quali dati sono acquisiti, quale struttura li tratta, quali operazioni vengono eseguite e che cosa cambia nel funzionamento tecnico. Il dossier dovrebbe indicare condizioni di prova e limiti della soluzione. Una prestazione dichiarata nel marketing non va trasformata automaticamente in un effetto dimostrato nella domanda.
Se l’azienda sostiene un vantaggio di velocità o memoria, occorre chiarire da cosa deriva e a quale scopo tecnico si collega. Un generico confronto con il lavoro umano o una riduzione del tempo per svolgere una finalità non tecnica non risolvono da soli l’analisi. È preferibile partire dal meccanismo concreto e verificarlo con chi ha sviluppato il prodotto.
Caratteristiche tecniche e non tecniche nella stessa rivendicazione
Le domande possono includere caratteristiche di natura diversa. Le Linee guida EPO sulle caratteristiche tecniche e non tecniche spiegano come, nell’analisi dell’attività inventiva, siano considerate le caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico nel contesto dell’invenzione. La presenza di un computer non rende inventiva ogni regola commerciale o organizzativa inserita nella rivendicazione.
Per il gruppo di lavoro questo comporta una distinzione operativa. Si possono catalogare requisiti di business, vincoli d’uso e caratteristiche tecniche, annotando per ciascuna il ruolo nel sistema. Non è un esercizio per cancellare il modello commerciale: serve a evitare che il fascicolo presenti come contributo tecnico soltanto ciò che rende interessante il servizio per il cliente.
Il confronto con le anteriorità deve poi evidenziare differenze e conseguenze tecniche. La guida al rapporto di ricerca e opinione scritta aiuta a leggere i documenti del rapporto di ricerca e l’opinione scritta. Il risultato non dovrebbe essere ridotto a una lista di brevetti simili, ma collegato alle caratteristiche che l’impresa intende proteggere.
La ricerca non si limita al codice pubblicato
Per il software è utile cercare documenti brevettuali e altre divulgazioni pertinenti, usando anche descrizioni funzionali e classificazioni tecniche. La stessa soluzione può essere raccontata con parole diverse o appartenere a un settore applicativo lontano dal nome commerciale del prodotto. Una ricerca sul marchio dell’app non è una ricerca di anteriorità tecnica.
L’articolo 54 EPC sulla novità definisce il quadro della novità. Prima del deposito bisogna ricostruire anche presentazioni, repository pubblici, documentazione, demo, articoli e comunicazioni a terzi. L’impresa dovrebbe indicare contenuto, data, destinatari e condizioni di riservatezza di ogni divulgazione potenzialmente rilevante.

La guida alla divulgazione prima del deposito del brevetto approfondisce questa organizzazione. Un rilascio open source o una documentazione tecnica possono avere conseguenze diverse da una presentazione che mostra soltanto l’interfaccia; il punto è che cosa sia stato reso accessibile. Non si deve presumere che l’assenza di vendita renda automaticamente riservata la soluzione.
Descrizione, disegni e alternative prima di scrivere le rivendicazioni
Il dossier dovrebbe raccogliere architettura, flussi, componenti, condizioni, esempi di realizzazione e alternative. La domanda deve spiegare l’invenzione con sufficienza, secondo l’articolo 83 EPC sulla descrizione sufficiente. Una sequenza di risultati desiderati, senza informazioni sul modo di ottenerli, può non essere adeguata al requisito applicabile.
La disponibilità del codice può essere utile alla comprensione tecnica, ma non va confusa con l’obbligo di pubblicare indistintamente tutto il repository. Occorre decidere quali dettagli siano necessari alla descrizione e come rappresentarli in modo coerente con la soluzione. Gli inventori devono poter verificare che il testo non elimini passaggi essenziali o introduca funzionamenti che il progetto non possiede.
Le redazione delle rivendicazioni di brevetto definiscono l’oggetto della protezione e meritano un lavoro dedicato. È utile considerare diversi livelli della soluzione e varianti tecniche già documentate. L’articolo 123 EPC sulle modifiche della domanda pone limiti alle modifiche: non è prudente depositare un testo povero pensando di aggiungere liberamente più avanti ciò che emergerà dal prodotto definitivo.
Intelligenza artificiale: il nome della tecnologia non basta
Per un sistema che impiega modelli o apprendimento automatico, la verifica deve concentrarsi sulla soluzione concreta. È utile documentare funzione del modello, dati utilizzati, integrazione nel sistema e relazione con il problema affrontato. Un miglioramento commerciale o una classificazione astratta non può essere presentato automaticamente come brevetto software concedibile.
La squadra dovrebbe conservare versioni, esperimenti e spiegazioni delle scelte tecniche. Se il risultato dipende da particolari condizioni, è importante dirlo e valutare come descriverlo. Il fascicolo non deve promettere generalità quando le evidenze riguardano soltanto un contesto limitato. La prudenza documentale serve a sostenere una domanda coerente e a evitare affermazioni tecniche non verificate.
Anche in questo caso occorre distinguere possibilità di deposito e convenienza. La strategia deve considerare rilevanza del mercato, visibilità della soluzione dall’esterno e facilità di prova di un uso concorrente. Un titolo molto ristretto o difficile da far valere può avere un’utilità diversa dalle aspettative create da una presentazione commerciale.
Titolarità, fornitori e componenti di terzi

L’invenzione può essere sviluppata da dipendenti, consulenti o partner. È necessario identificare contributi e accordi prima di scegliere il richiedente. La guida alle invenzioni dei dipendenti e titolarità del brevetto affronta la titolarità aziendale, mentre l’titolarità nei contratti di co-sviluppo aiuta a distinguere risultati comuni e conoscenze preesistenti nei progetti collaborativi.
Il prodotto può poi incorporare codice e servizi di terzi. Il brevetto proprio non elimina i vincoli di licenza né autorizza automaticamente ogni componente. L’audit delle licenze software permette di controllare provenienza e condizioni d’uso. La direttiva 2009/24/CE sulla tutela dei programmi per elaboratore costituisce un riferimento per il livello di protezione dei programmi attraverso il diritto d’autore, da distinguere dalla tutela dell’invenzione.
Per l’accesso al mercato resta distinta la Freedom to Operate e diritti di terzi. Una soluzione nuova può comunque interagire con diritti di altri soggetti. Coordinare ricerca di brevettabilità, licenze e libertà di operare evita che l’impresa interpreti la domanda depositata come un’autorizzazione generale a commercializzare.
Brevetto, copyright e know-how possono avere ruoli diversi
La strategia digitale può distribuire la protezione tra invenzione tecnica, codice, materiali e informazioni riservate. La domanda brevettuale ha un oggetto e un procedimento specifici; il diritto d’autore sul software non protegge indistintamente ogni idea o funzionalità; il segreto richiede informazioni e misure adeguate. Non sono strumenti intercambiabili.
È utile disegnare una mappa dell’asset: che cosa viene descritto nella domanda, che cosa rimane documentazione interna, quali componenti sono licenziati e quali risultati sono acquistati da fornitori. Questa mappa facilita anche investimenti e cessioni, perché rende verificabile la disponibilità delle parti del prodotto.
Checklist prima della decisione di deposito
Prima di procedere si verificano problema tecnico, soluzione, inventori, titolarità, ricerca, divulgazioni, esempi, alternative, componenti di terzi, mercati e budget. Occorre poi approvare una versione tecnica del fascicolo e scegliere una strategia territoriale. La guida al deposito del brevetto in Italia collega questa preparazione al percorso italiano; il percorso internazionale PCT introduce una via per la pianificazione internazionale, senza creare un brevetto mondiale.
La decisione dovrebbe essere motivata sulla documentazione disponibile. Se un requisito o una prova mancano, il dossier deve riportare la lacuna e il lavoro necessario. Questo è più utile di una dichiarazione generica di brevettabilità, perché consente all’impresa di organizzare sviluppo, comunicazione e tempi del deposito.
Domande frequenti
Un’app innovativa è automaticamente brevettabile?
No. Il carattere commerciale innovativo non dimostra tutti i requisiti brevettuali. La soluzione deve essere analizzata nelle caratteristiche tecniche, rispetto alle anteriorità e alla descrizione disponibile.
Basta aggiungere un computer alla rivendicazione?
No. L’impiego di mezzi tecnici non rende inventiva ogni caratteristica. L’esame richiede la valutazione del contributo tecnico e degli altri requisiti, secondo la categoria e la formulazione della domanda.
Il copyright rende inutile il brevetto?
Non necessariamente. I due strumenti hanno oggetti e funzioni diversi. La scelta va collegata a codice, soluzione tecnica, mercati e modello di sfruttamento, senza presumerne l’equivalenza.
Posso depositare una descrizione essenziale e completarla dopo?
Le modifiche incontrano limiti e la descrizione deve essere adeguata fin dall’inizio. È preferibile raccogliere esempi e alternative prima del deposito, anziché confidare in aggiunte successive non supportate.
Il video dello Studio sui costi di registrazione del brevetto introduce i costi del percorso. Per valutare dossier tecnico, anteriorità e strategia della tua invenzione attuata mediante computer, richiedi una consulenza sulla strategia di tutela brevettuale.