Inventore e titolare del brevetto: differenze e accordi

A cura dell’Avv. Carmine Coviello – aggiornato all’11 ottobre 2026.
In sintesi: l’inventore è la persona fisica che ha fornito un contributo creativo alla soluzione tecnica; il richiedente è il soggetto che presenta la domanda; il titolare è chi possiede i diritti patrimoniali sul brevetto o sulla domanda. Le tre qualità possono coincidere, ma non necessariamente. Una società può essere richiedente e titolare, mentre non può essere indicata come inventore. Prima del deposito è quindi essenziale ricostruire i contributi tecnici, verificare rapporti di lavoro e consulenza, formalizzare cessioni e regolare per iscritto decisioni, costi, licenze e sfruttamento tra più aventi diritto.
L’errore più frequente è trattare l’indicazione dell’inventore come una formalità amministrativa. In realtà, una designazione incompleta o una catena dei diritti non documentata può emergere durante una due diligence, una licenza, un investimento o una controversia. Il fascicolo dovrebbe spiegare non soltanto chi ha avuto l’idea iniziale, ma chi ha contribuito alle caratteristiche tecniche rivendicate e in base a quale titolo il richiedente può depositare.
Qual è la differenza tra inventore, richiedente e titolare?
| Ruolo | Chi può esserlo | Funzione principale |
|---|---|---|
| Inventore | Una o più persone fisiche | Ha fornito un contributo creativo alla soluzione tecnica |
| Richiedente | Persona fisica o soggetto giuridico | Presenta e gestisce la domanda di brevetto |
| Titolare | Persona fisica o soggetto giuridico | Detiene i diritti patrimoniali sulla domanda o sul brevetto |
Il Codice della proprietà industriale nella raccolta ufficiale della Gazzetta Ufficiale distingue il diritto morale dell’autore dell’invenzione dai diritti patrimoniali derivanti dal brevetto. Questi ultimi sono trasferibili, mentre il diritto di essere riconosciuto inventore resta legato alla persona che ha realizzato l’invenzione.
Nel sistema europeo, l’articolo 60 della Convenzione sul brevetto europeo attribuisce il diritto al brevetto all’inventore o al suo avente causa e precisa che, nel procedimento davanti all’EPO, il richiedente è considerato legittimato a esercitare quel diritto. Questo facilita l’esame amministrativo, ma non risolve a monte un’eventuale controversia sulla spettanza sostanziale.
Una società può essere inventore?
No. L’inventore deve essere una persona fisica, perché l’attività inventiva deriva dal contributo umano alla definizione della soluzione tecnica. La società può però acquisire il diritto al deposito e diventare richiedente o titolare in forza della legge, del rapporto di lavoro, di una cessione o di un’altra valida causa di trasferimento.
L’EPO, Regola 19 sulla designazione dell’inventore, richiede l’indicazione dell’inventore e, quando il richiedente non è l’inventore o non è l’unico inventore, una dichiarazione separata. L’EPO specifica inoltre di non verificare l’esattezza della designazione: è quindi responsabilità del richiedente svolgere prima un accertamento serio e documentabile.

Come si individua correttamente l’inventore?
Non basta elencare tutti i partecipanti al progetto, né è corretto limitarsi al responsabile del reparto. La domanda centrale è: chi ha contribuito in modo creativo alle caratteristiche tecniche che formano l’invenzione rivendicata? Attività amministrative, finanziamento, coordinamento, esecuzione di test su istruzioni altrui o semplice approvazione del risultato non rendono automaticamente inventori.
L’analisi dovrebbe seguire almeno quattro passaggi:
- ricostruire la cronologia: note di laboratorio, versioni dei disegni, e-mail, verbali e repository tecnici;
- mappare le caratteristiche inventive: separare il problema tecnico, la soluzione e le varianti;
- associare i contributi alle rivendicazioni: verificare chi ha proposto o sviluppato gli elementi non meramente esecutivi;
- controllare il titolo giuridico: rapporto di lavoro, incarico professionale, accordo tra imprese o cessione.
La mappatura deve essere coordinata con la redazione delle rivendicazioni del brevetto. Se il perimetro cambia durante la preparazione della domanda, può cambiare anche l’elenco delle persone che hanno contribuito alla materia effettivamente rivendicata.
Co-inventori e contitolari sono la stessa cosa?
No. Più persone possono essere co-inventori perché hanno contribuito alla soluzione tecnica; il titolo può tuttavia appartenere a una sola impresa se i diritti sono stati validamente trasferiti. Al contrario, una domanda può essere cointestata a più soggetti anche se l’attività inventiva è attribuita a persone fisiche diverse collegate a ciascun soggetto.
Quando i diritti appartengono a più soggetti, non conviene affidarsi soltanto alla disciplina legale della comunione. Un accordo dovrebbe stabilire quote, poteri di deposito, ripartizione dei costi, scelta dei Paesi, gestione delle risposte agli uffici, concessione di licenze, azioni contro i contraffattori, rinunce e uscita di un contitolare. L’approfondimento sull’accordo di co-sviluppo e sulla titolarità di brevetti e software mostra perché questi punti devono essere negoziati prima che il progetto generi valore o conflitti.
Che cosa cambia per dipendenti, consulenti e startup?
Invenzioni dei dipendenti
Per i dipendenti occorre valutare mansioni, attività inventiva prevista o meno dal contratto, eventuale specifica retribuzione e circostanze concrete. Non è prudente dedurre la titolarità dal solo fatto che l’invenzione sia nata “in azienda”. La guida sulle invenzioni dei dipendenti e la titolarità del brevetto approfondisce la disciplina applicabile e le prove da conservare.
Consulenti e fornitori
Con un consulente esterno, il pagamento della prestazione non equivale sempre a una cessione completa dei diritti brevettuali. L’incarico dovrebbe descrivere risultati, background IP, nuova proprietà intellettuale, obbligo di collaborazione al deposito, firma degli atti, riservatezza e compenso. Una clausola generica secondo cui “tutto appartiene al committente” può lasciare dubbi proprio quando serve dimostrare una catena dei diritti ordinata.
Founder e startup
Nelle startup l’invenzione può essere sviluppata prima della costituzione della società. Se i founder depositano personalmente e trasferiscono il titolo in un secondo momento, l’operazione deve essere documentata e, ove necessario, annotata. Investitori e acquirenti esaminano questo percorso nella due diligence IP prima del closing.

Quali documenti preparare prima del deposito?
- elenco ragionato degli inventori e descrizione del contributo di ciascuno;
- contratti di lavoro, incarichi di consulenza e accordi di collaborazione rilevanti;
- cessioni o dichiarazioni di trasferimento coerenti con legge applicabile e territori;
- accordo tra contitolari con regole su spese, licenze, enforcement e decisioni;
- documentazione tecnica datata e misure di riservatezza;
- delibera o procura che autorizza deposito e rappresentanza;
- coerenza tra nomi, indirizzi e dati presenti nei moduli.
La checklist per il deposito di un brevetto in Italia consente di coordinare questi controlli con descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni. Per una domanda internazionale, la Regola 4 del PCT pubblicata da WIPO disciplina le indicazioni relative a richiedente e inventore, anche quando vi sono più soggetti.
Che cosa deve contenere un accordo sulla titolarità?
Un accordo efficace non si limita alla percentuale di proprietà. Deve regolare chi decide il primo deposito, chi sostiene ricerca e redazione, come si scelgono estensioni EPO o PCT, chi risponde ai rilievi, chi può concedere licenze e come vengono distribuiti i proventi. Sono altrettanto importanti le clausole su rinuncia, cessione della quota, prelazione, deadlock, fallimento del progetto e obbligo di firmare documenti futuri.
Prima di estendere all’estero occorre inoltre verificare che il soggetto indicato come richiedente sia coerente in tutta la famiglia brevettuale. La guida sul percorso PCT e sulle fasi nazionali aiuta a inserire la titolarità nel calendario di priorità ed estensione.

Errori da evitare
- indicare come inventore la società o il solo amministratore;
- inserire tutti i membri del team senza analizzare il contributo tecnico;
- omettere un co-inventore perché non è più coinvolto nel progetto;
- confondere la paternità dell’invenzione con la proprietà economica del titolo;
- depositare a nome del soggetto sbagliato confidando di correggere tutto in seguito;
- lasciare senza regole la contitolarità tra università, imprese o founder;
- presentare estensioni estere senza riallineare cessioni e dati bibliografici.
FAQ su inventore e titolare del brevetto
L’inventore deve essere anche il titolare?
No. Può trasferire i diritti patrimoniali oppure questi possono spettare a un altro soggetto in base alla disciplina applicabile, mantenendo il diritto morale di essere riconosciuto inventore.
Una società può depositare se l’inventore è un dipendente?
Sì, quando dispone del diritto al deposito. Occorre però verificare la fattispecie concreta e indicare correttamente la persona fisica inventrice.
Chi finanzia il progetto diventa automaticamente co-inventore?
No. Il finanziamento o la direzione aziendale, da soli, non equivalgono a un contributo creativo alla soluzione tecnica.
È possibile aggiungere o correggere un inventore dopo il deposito?
Le procedure prevedono strumenti di rettifica, ma condizioni, prove e consensi possono variare. È preferibile svolgere la verifica prima del deposito e intervenire subito se emerge un errore.
La cointestazione al 50% è sempre la soluzione più semplice?
No. Una percentuale uguale non risolve chi decide, chi paga, chi concede licenze o come si supera uno stallo. Serve un accordo operativo coerente con la strategia commerciale.
Verificare la catena dei diritti prima di depositare
La corretta indicazione degli inventori e la prova della titolarità devono precedere il deposito, non essere ricostruite in fretta davanti a un investitore o a un giudice. Una verifica mirata collega contributi tecnici, contratti, soggetto richiedente e strategia territoriale, riducendo il rischio che un titolo tecnicamente valido sia difficile da trasferire o far valere.
Devi verificare inventori, cessioni o contitolarità prima di presentare una domanda? Richiedi una consulenza sulla titolarità e sul deposito del brevetto, allegando in modo riservato la cronologia tecnica e gli accordi già disponibili.