Le osservazioni di terzi consentono di segnalare all’EPO ragioni documentate contro la brevettabilità di un’invenzione oggetto di una domanda europea pubblicata. Non richiedono una tassa EPO e possono essere anonime, ma chi le presenta non diventa parte del procedimento. Per un’impresa, il punto decisivo è individuare anteriorità e argomenti pertinenti, intervenire nella fase utile e non confondere questo strumento con l’opposizione o con una verifica della libertà di attuazione.

16 ottobre 2026 · Redazione Studio Coviello. Riferimento professionale: Avv. Carmine Coviello, attivo nella proprietà industriale e intellettuale; profilo e competenze dei professionisti dello Studio. Contenuto informativo: le decisioni operative richiedono l’analisi del fascicolo concreto.

Ingegnera al computer durante prove tecniche in ambiente di ricerca
L’analisi di una domanda concorrente richiede competenze tecniche e verifica delle fonti. Foto illustrativa: ThisisEngineering / Unsplash.

Quando una domanda concorrente merita un approfondimento

Un reparto ricerca e sviluppo individua una domanda europea relativa a una tecnologia già nota nel proprio settore. Può trattarsi di un meccanismo descritto in un manuale, di una soluzione contenuta in un brevetto precedente o di una caratteristica utilizzata pubblicamente prima del deposito. La somiglianza del prodotto, però, non basta: occorre leggere le rivendicazioni e comprendere che cosa venga effettivamente richiesto.

Le osservazioni possono portare all’attenzione dell’esaminatore elementi che incidono sulla brevettabilità. Non servono invece a ottenere una dichiarazione generale secondo cui l’impresa è libera di produrre, a risolvere un contratto o a trasferire la titolarità della domanda. Definire subito l’obiettivo evita di scegliere un percorso procedurale inadatto.

La base di lavoro è una ricerca di anteriorità brevettuale condotta con metodo. Il risultato utile non è una lista indiscriminata di documenti: è una selezione motivata che distingua ciò che riguarda la stessa soluzione da ciò che condivide soltanto parole o classificazioni.

Articolo 115 CBE: che cosa può fare un terzo

L’articolo 115 della Convenzione sul brevetto europeo ammette, dopo la pubblicazione della domanda, osservazioni sulla brevettabilità dell’invenzione nei procedimenti davanti all’Ufficio. La stessa disposizione chiarisce che l’autore delle osservazioni non acquista la qualità di parte. È una differenza sostanziale: contribuire all’esame non significa controllarne lo svolgimento.

Prima di predisporre l’invio bisogna verificare che il procedimento EPO sia ancora pendente. Una domanda ritirata, una decisione già emessa o un brevetto per il quale non vi siano più procedimenti davanti all’Ufficio pongono questioni diverse. Il semplice fatto che un numero di pubblicazione sia visibile in banca dati non dimostra che le osservazioni possano ancora essere utilmente considerate.

La regola 114 CBE sui requisiti delle osservazioni richiede una presentazione scritta in una lingua ufficiale EPO, con indicazione dei motivi. Le osservazioni vengono comunicate al richiedente o al titolare, che può commentarle. Non è dunque un canale riservato di interlocuzione con l’esaminatore.

Osservazioni, opposizione e libertà di attuazione: tre piani diversi

Strumento Funzione pratica Limite da ricordare
Osservazioni di terzi Sottoporre argomenti di brevettabilità all’EPO in un procedimento pendente Il terzo non diventa parte e non determina l’esito
Opposizione EPO Contestare un brevetto europeo dopo la concessione con uno specifico procedimento Termine, tassa, motivi e requisiti propri
Freedom to Operate Valutare il rischio che un progetto interferisca con diritti altrui nei mercati interessati Non coincide con il giudizio sulla brevettabilità di una sola domanda

L’articolo 99 CBE sull’opposizione prevede nove mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione nel Bollettino europeo dei brevetti; l’opposizione non si considera presentata fino al pagamento della relativa tassa. Le osservazioni non sospendono questo termine. Per il quadro completo è disponibile la guida all’opposizione EPO e alle sue scadenze.

Se l’esigenza aziendale è lanciare un prodotto, va affrontata separatamente l’analisi Freedom to Operate. Anche il ridimensionamento di una domanda concorrente non esclude l’esistenza di altri titoli, altre famiglie brevettuali o diritti efficaci in territori diversi.

Ingegnere meccanico impegnato nella progettazione di un sistema robotico
Il confronto parte dalle caratteristiche rivendicate, non dalla somiglianza generale tra prodotti. Foto illustrativa: ThisisEngineering / Unsplash.

Come costruire una segnalazione tecnicamente utile

Un’impostazione pratica consiste nel scomporre la rivendicazione rilevante in caratteristiche, associare ciascuna al passaggio preciso del documento citato e indicare la data che rende il materiale pertinente. Ogni allegato deve poter essere identificato e consultato senza ricostruzioni ambigue. L’esaminatore deve capire quale conclusione si propone e su quali elementi si fondi.

Per la novità, il riferimento normativo è l’articolo 54 CBE sullo stato della tecnica. Per l’attività inventiva rileva invece l’articolo 56 CBE e la valutazione del tecnico del settore. Non sono la stessa obiezione: dimostrare che singoli componenti fossero conosciuti non basta, da solo, a spiegare perché la soluzione rivendicata non sarebbe inventiva.

Nel dossier conviene distinguere con chiarezza fatti, interpretazioni tecniche e conclusioni giuridiche. Un’argomentazione che alterna accuse commerciali, giudizi sul concorrente e citazioni non ordinate rende meno comprensibile il contributo. La forza della segnalazione dipende dalla qualità del confronto, non dal tono usato.

La documentazione che l’impresa dovrebbe raccogliere

  • Numero di pubblicazione, numero di domanda e versione delle rivendicazioni esaminate.
  • Documenti citati completi, con pagine, paragrafi o figure rilevanti identificati.
  • Date di pubblicazione e altri elementi utili a ricostruire l’accessibilità al pubblico.
  • Tabella di confronto tra caratteristiche e passaggi documentali.
  • Spiegazione delle eventuali differenze, senza ometterle perché sfavorevoli alla tesi.
  • Elenco degli allegati, controlli di leggibilità e verifica delle informazioni riservate.

Per un catalogo o un manuale aziendale è importante ricostruire non solo quando fu redatto, ma quando e come fu reso pubblico. Una data interna, una fattura non collegata alla configurazione tecnica o uno screenshot privo di contesto possono lasciare irrisolto proprio il fatto che si intende dimostrare. I materiali incerti richiedono ulteriori verifiche prima dell’utilizzo.

Lingua, anonimato e pubblicità del fascicolo

Le osservazioni vanno predisposte in inglese, francese o tedesco. I documenti di supporto possono essere in altre lingue, ma può essere richiesta una traduzione. Non è prudente affidare l’argomento decisivo a un passaggio che chi esamina non possa comprendere o identificare correttamente.

La comunicazione EPO del 16 dicembre 2025, GU EPO A71 conferma la possibilità di depositare gratuitamente e anche in forma anonima. Il fascicolo pubblico può però rendere accessibili le osservazioni e i relativi allegati. Anonimato dell’invio e riservatezza del contenuto non coincidono: dettagli di progetto, riferimenti a clienti o documenti interni possono rivelare informazioni indipendentemente dal nome dell’autore.

Prima dell’invio è quindi opportuno separare il materiale già pubblico dai segreti aziendali. La scelta di allegare documenti non pubblici richiede una valutazione specifica anche rispetto a obblighi contrattuali e diritti di terzi. Non si devono inserire accuse personali o informazioni estranee all’esame tecnico della domanda.

Ingegnere durante la costruzione e verifica di un robot
Le prove vanno organizzate e controllate prima di inserirle in un fascicolo accessibile al pubblico. Foto illustrativa: ThisisEngineering / Unsplash.

Come seguire la pratica senza aspettarsi un diritto di partecipazione

Il deposito non produce un ordine di rigetto. La divisione competente valuta la rilevanza delle osservazioni; il richiedente può replicare e la domanda può essere modificata. Conviene seguire le comunicazioni e verificare le rivendicazioni successive, evitando di considerare definitiva una conclusione ricavata soltanto dal testo inizialmente pubblicato.

Le Direttive EPO 2026, parte E-VI, sezione 3 descrivono il trattamento delle osservazioni e distinguono le diverse fasi procedurali. L’invio tardivo può non produrre l’effetto atteso. Non è consigliabile attendere intenzionalmente la fine dell’esame: occorre controllare lo stato effettivo del fascicolo e scegliere il momento sulla base di quel dato.

Il monitoraggio resta necessario anche dopo la segnalazione. L’approfondimento dello Studio su come monitorare i brevetti pubblicati dei concorrenti aiuta a impostare la sorveglianza; per le questioni di mercato e di tutela successiva, va tenuta distinta la difesa di un’invenzione meccanica dalla contraffazione.

Deposito elettronico: che cosa cambia dal 1° aprile 2027

Al 16 ottobre 2026 non bisogna presentare come già operativo il futuro obbligo generalizzato di invio elettronico. La decisione del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2026, CA/D 2/26 prevede che la modifica della regola 114 entri in vigore il 1° aprile 2027 e si applichi alle osservazioni ricevute da quella data.

La decisione del Presidente EPO dell’8 settembre 2026, GU EPO A42 disciplina i canali elettronici ammessi, con la stessa decorrenza. Nel modulo online non è richiesta una firma; i documenti illeggibili o incompleti presentano specifici rischi di mancata ricezione per la parte interessata. È opportuno preparare file leggibili e controllare il riepilogo prima dell’invio.

Il servizio ufficiale EPO per le osservazioni di terzi è già disponibile. Usarlo oggi è una scelta operativa raccomandata dall’Ufficio, distinta dalla decorrenza futura dell’obbligo. Le procedure aziendali dovrebbero registrare versione dei file, allegati effettivamente trasmessi e conferma dell’invio.

Domande frequenti sulle osservazioni di terzi EPO

Le osservazioni EPO sono gratuite?

Non è prevista una tassa EPO per il deposito delle osservazioni. Restano separati gli eventuali costi di ricerca, analisi tecnica, traduzione e assistenza professionale. L’assenza della tassa non rende superflua la preparazione del fascicolo.

Posso inviare le osservazioni senza indicare il mio nome?

Sì, il sistema ammette osservazioni anonime. L’anonimato non sostituisce la verifica della documentazione allegata: il suo contenuto può rivelare informazioni sull’origine della segnalazione e non deve esporre segreti aziendali.

Le osservazioni bloccano la concessione del brevetto?

Non automaticamente. La divisione competente valuta la rilevanza degli argomenti e delle prove. Il terzo non può imporre l’esito o ottenere, con la sola segnalazione, un diritto di partecipazione equivalente a quello di una parte.

Le osservazioni sostituiscono un’opposizione EPO?

No. L’opposizione è un procedimento distinto, soggetto al termine di nove mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione e al pagamento della tassa prevista. Il deposito di osservazioni non conserva né proroga quel termine.

Dal 2026 sono già obbligatorie le osservazioni solo elettroniche?

Al 16 ottobre 2026 il nuovo obbligo non è ancora applicabile. Le disposizioni verificate prevedono l’entrata in vigore dal 1° aprile 2027. Il modulo online EPO è comunque già disponibile e raccomandato per l’invio.

Valutare la domanda concorrente e il percorso più adatto

Prima di inviare osservazioni prepara numero della domanda, documenti anteriori, quadro del progetto aziendale e stato del procedimento. Puoi richiedere una consulenza per l’analisi brevettuale e la strategia di tutela per distinguere ricerca, osservazioni, opposizione e libertà di attuazione. La valutazione deve considerare anche la documentazione tecnica e, quando necessario, il coinvolgimento di professionisti abilitati per le attività davanti all’EPO.

Fonti verificate il 16 ottobre 2026: CBE e regolamento di esecuzione, Direttive EPO 2026 e decisioni ufficiali collegate nel testo. Le disposizioni con decorrenza 1° aprile 2027 sono indicate come future. Le fotografie sono illustrative: non rappresentano clienti, pratiche o risultati dello Studio. Nessuna segnalazione garantisce il rigetto o la limitazione di una domanda.


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